(Pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   della   Regione   autonoma
         Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 27 settembre 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n.
18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,
nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n.
9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali),  che  autorizza  la
Regione a stanziare un fondo per il concorso agli oneri correnti  dei
Comuni  e  delle  Unioni  territoriali  intercomunali  derivanti   da
accadimenti di natura  straordinaria  o  imprevedibile,  verificatisi
nell'anno di stanziamento delle relative  risorse,  non  finanziabili
con le normali risorse di bilancio; 
  Visto l'art. 7, commi 54  e  seguenti,  della  legge  regionale  29
dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilita' 2016); 
  Visto l'art. 10, commi 44 e  seguenti,  della  legge  regionale  29
dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilita' 2017); 
  Richiamato l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1617 di data 1°
settembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente l'assegnazione del  Fondo
per il concorso  agli  oneri  correnti  dei  Comuni  e  delle  Unioni
territoriali  intercomunali  derivanti  da  accadimenti   di   natura
straordinaria o imprevedibile e non ripetibili,  ai  sensi  dell'art.
14, comma 12, della  legge  regionale  17  luglio  2015,  n.  18  (La
disciplina della finanza locale del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'
modifiche a disposizioni delle leggi  n.  19/2013,  n.  9/2009  e  n.
26/2014 concernenti  gli  enti  locali),  dell'art.  7,  commi  54  e
seguenti della legge regionale 29 dicembre  2015,  n.  34  (legge  di
stabilita' 2016) e dell'art. 10, commi  44  e  seguenti  della  legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di  stabilita'  2017)»,  nel
testo allegato quale parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI